Di.Co. · D.M. 37/2008, art. 7, comma 1
È rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori, dopo le verifiche, con gli allegati prescritti. Per interventi parziali si applica anche il comma 3.
Consulta il testo ufficiale ↗Rilasciamo dichiarazioni di conformità (Di.Co.) per gli impianti realizzati o modificati dalla nostra impresa e predisponiamo dichiarazioni di rispondenza (Di.Ri.) nei casi consentiti dal D.M. 37/2008. Sopralluoghi, verifiche e allegati sono parte del servizio.
Immagine illustrativa dell’attività.
Rilascio al termine dei nostri lavori, dopo le verifiche previste, con progetto o schema e gli allegati obbligatori riferiti all’intervento.
Sopralluogo, accertamenti e dichiarazione per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 con Di.Co. assente o irreperibile, nei limiti dell’art. 7, comma 6.
Esame di schemi, dichiarazioni precedenti e documenti disponibili per individuare eventuali integrazioni.
Definizione degli interventi necessari quando emergono criticità che impediscono il rilascio della documentazione.
Documentazione riferita allo stato e ai lavori effettivamente verificati, con indicazione delle eventuali attività da completare.
È rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori, dopo le verifiche, con gli allegati prescritti. Per interventi parziali si applica anche il comma 3.
Consulta il testo ufficiale ↗È ammessa per impianti precedenti al 27 marzo 2008 privi di Di.Co. La firma richiede un professionista iscritto all’albo con almeno 5 anni nel settore; fuori dai casi dell’art. 5, comma 2, può firmare anche un responsabile tecnico con almeno 5 anni nel ruolo presso un’impresa abilitata del settore.
Consulta il testo ufficiale ↗Descrivi il problema o il progetto, indicando zona e caratteristiche dell’immobile.
Valutiamo le informazioni e, quando serve, organizziamo un sopralluogo per preparare l’offerta.
Concordiamo attività e tempi. Le condizioni economiche sono chiarite prima dell’avvio.
La documentazione non è un semplice adempimento formale: servono le verifiche e le informazioni appropriate al caso.
È prevista per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 quando la Di.Co. manca o non è reperibile, con sopralluogo e accertamenti. Verifichiamo applicabilità e requisiti del firmatario prima dell’incarico.
Eseguiamo misure e verifiche tecniche della messa a terra. Per le verifiche periodiche del D.P.R. 462/2001, ti assistiamo nel percorso con ASL, ARPA o organismi abilitati dal Ministero.
Per interventi in altre zone di Roma e provincia, contattaci per verificare la disponibilità.
Indicaci la zona, il lavoro da eseguire e le tue esigenze. Ti aiutiamo a definire il prossimo passo.